PROGETTAZIONE ED
INSTALLAZIONE IMPIANTI
ELETTRICI CIVILI, INDUSTRIALI
E DOMOTICA

Aspetti fondamentali della legge 46/90


Assicurare a tutti i cittadini la sicurezza nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, contro i possibili pericoli derivanti dagli impianti tecnici, in particolare elettrici, è l’obiettivo primario che il legislatore si è posto con la Legge n. 46 del 5 marzo 1990.
Si tratta quindi di un atto legislativo della massima importanza che colma un vuoto le cui conseguenze sono state: impianti tecnici costruiti in modo non sempre sicuro perchè non rispondenti alle Norme e, nel tempo, numerosi incidenti con conseguenze anche mortali.
Questa Legge riguarda non solo gli impianti elettrici ed elettronici, ma anche gli impianti a gas, di condizionamento dell’aria, quelli idrosanitari, gli impianti d'ascensori e quelli di protezione antincendio.
Mentre per questi ultimi impianti, la Legge si applica solo agli edifici di tipo civile, per gli impianti elettrici l'applicazione riguarda anche quegli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.


ASPETTI FONDAMENTALI DELLA LEGGE

Il primo strumento previsto dalla Legge per realizzare l’obiettivo primario di cui sopra è costituito
dall’obbligo “per chi opera nel settore” di possedere una adeguata professionalità che deve essere
riconosciuta per mezzo di apposite certificazioni amministrative.
In via ufficiale pertanto, a partire dal 13 marzo 1990 la realizzazione impiantistica viene sottratta
all’anonimato per essere ricondotta nell’ambito di un’attività legalmente inquadrata, chiaramente
identificata nei suoi riferimenti ai soggetti professionali ed alle operazioni compiute, nonchè tecnicamente disciplinata secondo principi, norme, e regole di riferimento.
La componente tecnico-impiantistica viene finalmente riscattata dal suo ruolo secondario per essere restituita alla realtà di una dimensione che, nel tempo e con il progresso tecnico, ha invece assunto aspetti non soltanto di complessità e rischiosità ma anche, non di rado, di preponderante valore economico e professionale.

Per ottenere il risultato della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, la Legge prevede inoltre tre
strumenti di prevenzione e precisamente:

- una corretta progettazione degli impianti effettuata da professionisti iscritti negli albi professionali per certe tipologie di impianti ritenuti di concezione più complessa e rischiosa

- una realizzazione dell’installazione effettuata secondo la regola d’arte ed accompagnata da una dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice;

- le verifiche sull’applicazione della Legge e le sanzioni per chi non opera correttamente.

Tali strumenti non erano disciplinati nel quadro legislativo che ha preceduto la Legge 46/90 che pure, nel settore elettrico, era adeguatamente coperto sul piano formale per l’esistenza di due importanti Leggi e precisamente:

- Legge 1 marzo 1968, n.186: disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, impianti elettrici ed elettronici.

- Legge 18 ottobre 1977, n.791: attuazione della direttiva comunitaria 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.


Queste due Leggi stabiliscono la presunzione di conformità alla regola d’arte risultante dalla Normativa tecnica consensuale, rappresentata in Italia dalle Norme CEI.


AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE(art. 1)

Il regolamento di attuazione conferma che per gli impianti elettrici la Legge considera tutti i tipi di
immobili sia civili che industriali e si riferisce agli impianti elettrici di alta e di bassa tensione, posti
all’interno di edifici, e comprende inoltre anche gli impianti elettrici esterni qualora detti impianti
siano collegati agli impianti elettrici posti all’interno.

Il regolamento di attuazione chiarisce che l’impianto elettrico, oggetto della Legge, non considera gli equipaggiamenti elettrici di macchinari, di apparecchi elettrici utilizzatori, perchè già oggetto della
sopracitata Legge n. 791/77 e quindi in sintesi, l’impianto elettrico utilizzatore termina alle prese a
spina, secondo anche alla definizione data al riguardo dalla Norma CEI 64-8.


CAMPI DI APPLICAZIONE RIGUARDANTI IL PROGETTISTA

Con l’entrata in vigore della Legge n°46 del 5 marzo 1990 del relativo regolamento d’attuazione, si è venuta a delineare la figura del tecnico addetto alla progettazione ed alla consulenza elettrotecnica.
Questa figura è in grado, oltre ad occuparsi della progettazione vera e propria di cui si parlerà più
avanti, di offrire all’impresa installatrice o direttamente al committente, le proprie conoscenze nel campo dell’impiantistica elettrica, di seguire e controllare il corretto svolgimento dei lavori e di consigliare nelle scelte dei materiali da adottare.

Qui di seguito sono riportati i vari campi in cui opera il “Perito industriale”:

- progettazione, quando sussistono i criteri elencati dalla Legge 46/90.
- Stesura dichiarazioni di conformità ( con rilevamento sul posto dei dati necessari ).
- Consulenza su criteri costruttivi, Norme da seguire, tipi di impianto da adottare.
- Preparazione preventivi di massima e particolareggiati.
- Controllo sulla rispondenza a Norme e Leggi degli impianti elettrici.
- Preparazione capitolati.



PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI (art.6)

E’ un aspetto essenziale della Legge che ha voluto evidenziare l’importanza insostituibile della
progettazione quale momento che precede ogni realizzazione impiantistica.
Fatta salva l’applicazione di Norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:

a) per gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica
riguardanti utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;

b) per gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 m2;

c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o
uguale a 1.5 kW per tutta l’unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio in caso di incendio;

d) per gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonchè per impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3 dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 m3 e con un’altezza superiore a 5 metri;

e) per gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie, per le canne fumarie collettive ramificate, nonchè per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40000 frigorie/ora;

f) per gli impianti adibiti al trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34.8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;

g) per gli impianti inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi ( ad esempio autorimesse pubbliche o private con almeno 9 posti auto ) e comunque quando gli idranti
sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.


CONSULENZA ELETTROTECNICA

Il progettista è a conoscenza di Leggi, Norme, decreti e iter burocratici che regolamentano l’impiantistica elettrica; è in grado quindi di affiancare l’impresa installatrice nell’esecuzione del lavoro, consigliandola sulle metodologie e le scelte da effettuarsi in base a tipi di locali, zona di ubicazione delle apparecchiature, tipi e sezioni di cavi e normative specifiche.

E’ in grado altresì di fornire una preziosa consulenza al committente, consigliandolo nella scelta di apparecchi utilizzatori, tipo di illuminazione e su altri criteri riguardanti l’impianto elettrico.


PREVENTIVAZIONE

In questo ramo il progettista opera generalmente in contatto con le migliori aziende produttrici e distributrici di materiale ed apparecchiature elettriche.
E’ in grado quindi di fornire ad imprese installatrici e committenti preziose informazioni su costi dei materiali.

E’ poi in grado di fornire preventivi di massima e particolareggiati, di contattare imprese per conto del committente, curando per esso la scelta di quella a cui affidare il lavoro.


DIREZIONE LAVORI

Il progettista è in grado di occuparsi della direzione lavori, intervenendo direttamente sul cantiere per controllare, per conto del committente o dell’impresa installatrice, l’esatta messa in opera dell’impianto elettrico.

Esso può fornire, controllando direttamente sul posto, utili consigli su tipi di condutture, tipi e sezioni dei conduttori, gradi di protezione delle apparecchiature elettriche.


CONTROLLO REGOLARITA' DELL'IMPIANTO ESEGUITO

Il progettista può intervenire, ad ultimazione dei lavori, per un controllo della regolarità dell’impianto nonchè su impianti esistenti per verificare se sussistono i termini per una sua ristrutturazione, al fine di renderlo conforme alla Legge 46/90..

Non è infatti sufficiente che l’impianto sia esteticamente presentabile; occorre che siano state rispettate le Normative tecniche, l’eventuale progetto e che siano state effettuate le giuste scelte per quanto riguarda le sezioni dei conduttori.

Tutti questi particolari, sono controllabili solo da una persona esperta ed operante nel campo elettrotecnico.


PREPARAZIONE CAPITOLATI LAVORO

Il progettista è in grado, su richiesta di un’impresa installatrice o di un committente, di stipulare un capitolato riguardante i lavori da eseguire in un determinato cantiere, siano essi riferiti ad un nuovo impianto o ad un impianto esistente, al fine di renderlo sicuro e rispondente alle Normative vigenti.

Questo capitolato lavori, potrà inoltre essere usato per un eventuale gara di appalto per l’affidamento dei lavori alla ditta con preventivo migliore.


TECNICO DELLA SICUREZZA

Quella del tecnico della sicurezza è una figura nuova, regolamentata dal Decreto Legislativo de 19 settembre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Questo decreto prevede l’istituzione di servizi aziendali per la sicurezza e l’igiene del lavoro affidati ad unità operative interne od esterne alle aziende, oppure direttamente al datore di lavoro, a seconda del numero dei dipendenti o della tipologia produttiva dell’azienda.

Ne consegue che uno dei futuri campi di impiego per i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi è quello della gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro, sia come dipendenti, sia come consulenti esterni.

 

HOME M3