|
Assicurare a tutti i cittadini la sicurezza nelle abitazioni e nei
luoghi di lavoro, contro i possibili pericoli derivanti dagli impianti
tecnici, in particolare elettrici, è lobiettivo primario che
il legislatore si è posto con la Legge n. 46 del 5 marzo 1990.
Si tratta quindi di un atto legislativo della massima importanza che
colma un vuoto le cui conseguenze sono state: impianti tecnici costruiti
in modo non sempre sicuro perchè non rispondenti alle Norme e, nel
tempo, numerosi incidenti con conseguenze anche mortali.
Questa Legge riguarda non solo gli impianti elettrici ed elettronici,
ma anche gli impianti a gas, di condizionamento dellaria, quelli
idrosanitari, gli impianti d'ascensori e quelli di protezione antincendio.
Mentre per questi ultimi impianti, la Legge si applica solo agli edifici
di tipo civile, per gli impianti elettrici l'applicazione riguarda
anche quegli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio,
al terziario e ad altri usi.
ASPETTI FONDAMENTALI DELLA LEGGE
Il primo strumento previsto dalla Legge per realizzare lobiettivo
primario di cui sopra è costituito
dallobbligo per chi opera nel settore di possedere
una adeguata professionalità che deve essere
riconosciuta per mezzo di apposite certificazioni amministrative.
In via ufficiale pertanto, a partire dal 13 marzo 1990 la realizzazione
impiantistica viene sottratta
allanonimato per essere ricondotta nellambito di unattività
legalmente inquadrata, chiaramente
identificata nei suoi riferimenti ai soggetti professionali ed alle
operazioni compiute, nonchè tecnicamente disciplinata secondo principi,
norme, e regole di riferimento.
La componente tecnico-impiantistica viene finalmente riscattata dal
suo ruolo secondario per essere restituita alla realtà di una dimensione
che, nel tempo e con il progresso tecnico, ha invece assunto aspetti
non soltanto di complessità e rischiosità ma anche, non di rado, di
preponderante valore economico e professionale.
Per ottenere il risultato della sicurezza negli ambienti di vita e
di lavoro, la Legge prevede inoltre tre
strumenti di prevenzione e precisamente:
- una corretta progettazione degli impianti effettuata da professionisti
iscritti negli albi professionali per certe tipologie di impianti
ritenuti di concezione più complessa e rischiosa
- una realizzazione dellinstallazione effettuata secondo la
regola darte ed accompagnata da una dichiarazione di conformità
rilasciata dallimpresa installatrice;
- le verifiche sullapplicazione della Legge e le sanzioni per
chi non opera correttamente.
Tali strumenti non erano disciplinati nel quadro legislativo che ha
preceduto la Legge 46/90 che pure, nel settore elettrico, era adeguatamente
coperto sul piano formale per lesistenza di due importanti Leggi
e precisamente:
- Legge 1 marzo 1968, n.186: disposizioni concernenti la produzione
di materiali, apparecchiature, macchinari, impianti elettrici ed elettronici.
- Legge 18 ottobre 1977, n.791: attuazione della direttiva comunitaria
73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti
di tensione.
Queste due Leggi stabiliscono la presunzione di conformità alla regola
darte risultante dalla Normativa tecnica consensuale, rappresentata
in Italia dalle Norme CEI.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
LEGGE(art. 1)
Il regolamento di attuazione conferma che per gli impianti elettrici
la Legge considera tutti i tipi di
immobili sia civili che industriali e si riferisce agli impianti elettrici
di alta e di bassa tensione, posti
allinterno di edifici, e comprende inoltre anche gli impianti
elettrici esterni qualora detti impianti
siano collegati agli impianti elettrici posti allinterno.
Il regolamento di attuazione chiarisce che limpianto elettrico,
oggetto della Legge, non considera gli equipaggiamenti elettrici di
macchinari, di apparecchi elettrici utilizzatori, perchè già oggetto
della
sopracitata Legge n. 791/77 e quindi in sintesi, limpianto elettrico
utilizzatore termina alle prese a
spina, secondo anche alla definizione data al riguardo dalla Norma
CEI 64-8.
CAMPI DI APPLICAZIONE RIGUARDANTI
IL PROGETTISTA
Con lentrata in vigore della Legge n°46 del 5 marzo 1990 del
relativo regolamento dattuazione, si è venuta a delineare la
figura del tecnico addetto alla progettazione ed alla consulenza elettrotecnica.
Questa figura è in grado, oltre ad occuparsi della progettazione vera
e propria di cui si parlerà più
avanti, di offrire allimpresa installatrice o direttamente al
committente, le proprie conoscenze nel campo dellimpiantistica
elettrica, di seguire e controllare il corretto svolgimento dei lavori
e di consigliare nelle scelte dei materiali da adottare.
Qui di seguito sono riportati i vari campi in cui opera il Perito
industriale:
- progettazione, quando sussistono i criteri elencati dalla Legge
46/90.
- Stesura dichiarazioni di conformità ( con rilevamento sul posto
dei dati necessari ).
- Consulenza su criteri costruttivi, Norme da seguire, tipi di impianto
da adottare.
- Preparazione preventivi di massima e particolareggiati.
- Controllo sulla rispondenza a Norme e Leggi degli impianti elettrici.
- Preparazione capitolati.
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
(art.6)
E un aspetto essenziale della Legge che ha voluto evidenziare
limportanza insostituibile della
progettazione quale momento che precede ogni realizzazione impiantistica.
Fatta salva lapplicazione di Norme che impongono una progettazione
degli impianti, la redazione del progetto è obbligatoria per linstallazione,
la trasformazione e lampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione
e di utilizzazione dellenergia elettrica
riguardanti utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative
di superficie superiore a 400 m2; per gli impianti effettuati con
lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici,
per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti
di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione
e di utilizzazione dellenergia elettrica
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio,
al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi
i 200 m2;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici
con potenza impegnata superiore o
uguale a 1.5 kW per tutta lunità immobiliare provvista, anche
solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del
CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista
pericolo di esplosione o maggior rischio in caso di incendio;
d) per gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne
e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche, quando coesistono
con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonchè per impianti
di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore
a 200 m3 dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica
CEI o in edifici con volume superiore a 200 m3 e con unaltezza
superiore a 5 metri;
e) per gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati
da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie,
per le canne fumarie collettive ramificate, nonchè per gli impianti
di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40000 frigorie/ora;
f) per gli impianti adibiti al trasporto e lutilizzazione di
gas combustibili con portata termica superiore a 34.8 kW o di gas
medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli impianti inseriti in unattività soggetta al rilascio
del certificato prevenzione incendi ( ad esempio autorimesse pubbliche
o private con almeno 9 posti auto ) e comunque quando gli idranti
sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento
sono in numero pari o superiore a 10.
CONSULENZA ELETTROTECNICA
Il progettista è a conoscenza di Leggi, Norme, decreti e iter burocratici
che regolamentano limpiantistica elettrica; è in grado quindi
di affiancare limpresa installatrice nellesecuzione del
lavoro, consigliandola sulle metodologie e le scelte da effettuarsi
in base a tipi di locali, zona di ubicazione delle apparecchiature,
tipi e sezioni di cavi e normative specifiche.
E in grado altresì di fornire una preziosa consulenza al committente,
consigliandolo nella scelta di apparecchi utilizzatori, tipo di illuminazione
e su altri criteri riguardanti limpianto elettrico.
PREVENTIVAZIONE
In questo ramo il progettista opera generalmente in contatto con le
migliori aziende produttrici e distributrici di materiale ed apparecchiature
elettriche.
E in grado quindi di fornire ad imprese installatrici e committenti
preziose informazioni su costi dei materiali.
E poi in grado di fornire preventivi di massima e particolareggiati,
di contattare imprese per conto del committente, curando per esso
la scelta di quella a cui affidare il lavoro.
DIREZIONE LAVORI
Il progettista è in grado di occuparsi della direzione lavori, intervenendo
direttamente sul cantiere per controllare, per conto del committente
o dellimpresa installatrice, lesatta messa in opera dellimpianto
elettrico.
Esso può fornire, controllando direttamente sul posto, utili consigli
su tipi di condutture, tipi e sezioni dei conduttori, gradi di protezione
delle apparecchiature elettriche.
CONTROLLO REGOLARITA' DELL'IMPIANTO
ESEGUITO
Il progettista può intervenire, ad ultimazione dei lavori, per un
controllo della regolarità dellimpianto nonchè su impianti esistenti
per verificare se sussistono i termini per una sua ristrutturazione,
al fine di renderlo conforme alla Legge 46/90..
Non è infatti sufficiente che limpianto sia esteticamente presentabile;
occorre che siano state rispettate le Normative tecniche, leventuale
progetto e che siano state effettuate le giuste scelte per quanto
riguarda le sezioni dei conduttori.
Tutti questi particolari, sono controllabili solo da una persona esperta
ed operante nel campo elettrotecnico.
PREPARAZIONE CAPITOLATI LAVORO
Il progettista è in grado, su richiesta di unimpresa installatrice
o di un committente, di stipulare un capitolato riguardante i lavori
da eseguire in un determinato cantiere, siano essi riferiti ad un
nuovo impianto o ad un impianto esistente, al fine di renderlo sicuro
e rispondente alle Normative vigenti.
Questo capitolato lavori, potrà inoltre essere usato per un eventuale
gara di appalto per laffidamento dei lavori alla ditta con preventivo
migliore.
TECNICO DELLA SICUREZZA
Quella del tecnico della sicurezza è una figura nuova, regolamentata
dal Decreto Legislativo de 19 settembre 1994, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
Questo decreto prevede listituzione di servizi aziendali per
la sicurezza e ligiene del lavoro affidati ad unità operative
interne od esterne alle aziende, oppure direttamente al datore di
lavoro, a seconda del numero dei dipendenti o della tipologia produttiva
dellazienda.
Ne consegue che uno dei futuri campi di impiego per i professionisti
iscritti agli ordini e ai collegi è quello della gestione della sicurezza
e delligiene del lavoro, sia come dipendenti, sia come consulenti
esterni.
|